NUMERO POSIZIONE SIAE AUTRICE OPERE LETTERARIE OLAF
n.posizione SIAE 235490
Diritti d’autore all’autrice al 100% (non essendo gli editori iscritti alla Siae) su tutte le mie opere per radiodiffusione – lettura pubblica – recitazione – riproduzione meccanica – riproduzione telematica internet e varie.
DIRITTO D’AUTORE SIAE
I testi in lavorazione sono stati depositati presso la sezione Olaf Direzione Generale Siae di Roma n.deposito opere 2010002374 a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
MANDATO OLAF ESTENSIONE DOR E CINEMA
Associata alla Siae con Mandato Olaf con estensione Dor e Cinema opere edite pubblicate con editori e inedite tutte depositate e tutelate e tutto protetto dal diritto d’autore. Siae Società Italiana Autori ed Editori Direzione Generale di Roma.
COPYRIGHT
Deposito copyright mie foto e opere certificato
La Legge e la Proprietà Intellettuale, il Copyright/Diritto d’autore.
La proprietà intellettuale rappresenta il primo diritto del creatore,dell’artista e dell’inventore. Tale diritto sottende qualsiasi creazione e nasce con la creazione dell’opera stessa. Chiamato anche Copyright, in alcuni casi può assumere denominazioni “specifiche” (marchi, brevetti d’invenzione..) oppure può essere l’unico diritto che una creazione può avere(testi, progetti, canzoni, contenuto di siti web, idee, disegni, foto, loghi…)
Vi è comunque sempre la possibilità di proteggere tale diritto utilizzando il Copyright, che dovrà presentare validi elementi di prova, ottenibili attraverso il deposito
LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
Diritto d’autore
La legge sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) precisa poi all’art. 2:
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre ché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. (2)
(1) Numero così modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
(2) Numero inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.
Il diritto dell’autore vedere riconosciuta la paternità dell’opera sorge al momento della creazione della stessa e senza la necessità di registrazioni o depositi.
L’art. 6 della L.D.A. chiarisce che: “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.
L’opera è coperta dal diritto d’autore sino a settant’anni dopo la morte dell’autore. Pertanto i diritti morali e patrimoniali si trasferiranno agli eredi.
L’autore al momento della creazione dell’opera possiede i diritti morali e patrimoniali.
I primi sono regolamentati dagli art. dal 20 al 24 della L.D.A. ed hanno lo scopo di proteggere la personalità dell’autore:
– il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (art. 20) e, nel caso di opera anonima, di rivelarla (art. 21);
– il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa (art. 20);
– secondo alcuni autori, il diritto di inedito e di determinare il momento e i limiti di pubblicazione (art. 24);
– il diritto di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali (artt. 142 e 143).
I secondi sono disciplinati dagli art. dal 13 al 18 bis L.D.A.:
il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13), ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci (art. 61);
– il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);
– il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);
– il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16);
– il diritto di distribuzione (art. 17);
– il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);
– il diritto di noleggio e di dare in prestito (art. 18 bis);
– il diritto di modificazione (art. 18 ult. comma)
Ai sensi dell’art. 107 L.D.A. ”i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge”.
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